La Cassazione Penale con sentenza n°5907 del 13 febbraio 2023 ha precisato:
"Per un verso, si è affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (così Sez. 3, n. 17119 del 20/01/2015, Montaguti, Rv. 263233-01).


In questa sentenza la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato dall’amministratore delegato di una società condannato nei due primi gradi di giudizio in ordine al delitto di lesioni colpose ai danni di un lavoratore dipendente infortunatosi nello stabilimento della società per essere stato investito, mentre manovrava un transpallet, da un carrello elevatore condotto da un altro dipendente dell’azienda


Il d.lg. n. 151 del 2001 art. 11, comma 1 – decreto espressamente richiamato dal d.lg. n. 81 del 2008 art. 28, comma 1, – prevede una valutazione a carico del datore di lavoro, con riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C al medesimo testo normativo.

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