Nuovi Decreti Ministeriali 2022


Nel corso del 2022 sono entrati in vigore tre nuovi decreti in materia di sicurezza sul lavoro e misure di prevenzione antincendio.
Nello specifico le novità a riguardo sono le seguenti:

Decreto 01 Settembre 2021
– Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)
Stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività. Preme segnalare che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
I Datori di Lavoro/Responsabili Servizio Prevenzione Protezione dovranno predisporre un apposito registro su cui prender nota dei controlli periodici e sugli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato a disposizione degli organi di controllo.
Inoltre, tale decreto prevede nuove modalità di qualifica dei tecnici manutentori. A tal proposito si rappresenta che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Con successiva nota ministeriale a decorrere dal 2023, saranno rese note le procedure necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.
In vigore dal 25 Settembre 2022.
Link al DECRETO 1 settembre 2021
Decreto 02 Settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021)
Una delle principali novità del decreto riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza. Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte i luoghi di lavoro aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. 
Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Come previsto dall’Allegato III cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio e la frequenza di aggiornamento della formazione. Tale decreto prevede l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio con cadenza quinquennale.
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. 
In vigore dal 4 Ottobre 2022.
Link al DECRETO 2 settembre 2021
Decreto 03 Settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349) (GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021)
Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (livello 1).
In vigore dal 29 Ottobre 2022
Link al DECRETO 3 settembre 2021
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