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Sicurezza e Prevenzione
Normativa antincendio: le regole tecniche e le norme di prevenzione incendi

Che differenza c’è tra una norma ed una regola tecnica di prevenzione incendi? I due termini non sono sinonimi. Se, in generale, con il termine “norma” si intende qualsiasi atto che disciplina una materia, nel settore antincendio il termine norma è riferito alle norme cosiddette “volontarie”, come le norme UNI, CEI e simili. Queste norme dovrebbero riguardare solo i prodotti.

Gli atti che, invece, stabiliscono il livello di sicurezza, in base ad una classificazione europea sono le “regole tecniche”. Ad esempio, se una regola tecnica stabilisce che per un dato edificio è necessaria una rete idranti che garantisca 60 l/min a 2 bar, il professionista dovrà cercare nella norma volontaria corrispondente (in questo caso, la UNI 10779 – Impianti di estinzione incendi “Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio), come deve essere realizzata la rete in modo da soddisfare i requisiti stabiliti dalla regola tecnica.

Per questi motivi, quindi, quando si parla di norme antincendio è normale fare confusione. Ci si può riferire sia a quelle che stabiliscono le procedure (DPR 37/98 ecc.) che alle regole tecniche vere e proprie (DM 12 aprile 1996, ad esempio), oppure alle norme UNI (come la 10779 sugli idranti).

Attività soggette ai controlli e norme di prevenzione incendi

Una delle distinzioni che devono essere capite fin dall’inizio per comprendere il mondo della prevenzione incendi è quella tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e quelle soggette alle norme di sicurezza.

Si deve premettere che quando si parla di attività soggette ai controlli dei VVFF si intendono quelle attività che sono pericolose (in quanto elencate nel DM 16 febbraio 1982) e per le quali, ai sensi della legge n. 966 del 1965, richiamata anche nel decreto legislativo n. 139 del 2006, i titolari devono avviare la pratica di prevenzione incendi per la richiesta del parere e poi del certificato di prevenzione incendi.

Pertanto, i controlli di prevenzione incendi svolti dai VVFF sono obbligatori per tutte le attività e gli edifici considerati a particolare rischio (in quanto elencati nel DM 16 febbraio 1982). Questo elenco comprende 97 tipologie di edifici o impianti. Non tutti questi, però, hanno una norma di riferimento. Quelli più diffusi (autorimesse, centrali termiche, depositi di gas ecc.), infatti, sono soggetti a delle norme specifiche, mentre le altre attività (lavanderie industriali, officine di grandi dimensioni ecc.) non hanno una norma di riferimento. Le misure di sicurezza, in questi casi, devono essere individuate dal tecnico ed approvate dai Vigili del fuoco caso per caso.

Fatta questa necessaria premessa, un’attività produttiva può ricadere in una delle quattro possibilità:

1. non è soggetta ai controlli dei VVFF e non è soggetta ad una norma (ad esempio un piccolo negozio – sotto i 400 m2, una piccola officina meccanica). In questo caso non si dovrà presentare domanda ai Vigili del fuoco e non dovrà verificare nessuna norma, tranne i criteri generali di sicurezza dei luoghi di lavoro;
2. è soggetta ai controlli dei VVFF e non è soggetta ad una norma (ad esempio un locale in cui si vernicia con prodotti infiammabili con oltre 5 addetti). In questo caso si dovrà presentare domanda ai Vigili del fuoco ma non dovrà verificare nessuna norma specifica, tranne i criteri generali di sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. non è soggetta ai controlli dei VVFF ed è soggetta ad una norma (ad esempio un impianto di produzione calora a gas di potenza termica pari a 100 kW). In questo caso non si dovrà presentare domanda ai Vigili del fuoco ma si dovrà icare il rispetto della norma, il decreto 12 aprile 1996;
4. è soggetta ai controlli ed è soggetta ad una norma, (ad esempio, una autorimessa con più di 9 posti auto). In questo caso di dovrà presentare la domanda ai VVFF in cui è dimostrato il rispetto del decreto 1 febbraio 1986.
Da questo breve elenco si capisce che in molti casi (soprattutto quando esiste una norma) il titolare deve ricorrere ad un tecnico per verificare la sicurezza. Il tecnico, comunque, diventa obbligatorio quando si tratta di presentare le domande ai vigili del Fuoco.

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